Art. 19.
(Nido d'infanzia).

      1. Il nido d'infanzia è un servizio educativo e sociale di interesse pubblico

 

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garantito dallo Stato, dalle regioni e dai comuni, rivolto alla collettività, che non rientra tra i servizi pubblici a domanda individuale. I comuni, singolarmente o in associazione fra loro, sono tenuti a erogare il servizio secondo i bisogni espressi dal territorio.
      2. Il nido d'infanzia accoglie tutti i bambini e le bambine di età compresa fra tre mesi e tre anni che vivono nel territorio nazionale.
      3. Lo Stato tutela e garantisce l'inserimento dei bambini e delle bambine portatori di svantaggio psico-fisico e sociale.
      4. Il Ministero della pubblica istruzione definisce i livelli essenziali che gli enti locali devono assicurare e si fa garante del progetto educativo, della formazione e del titolo di studio delle educatrici e degli educatori. Sostiene ed autorizza progetti sperimentali di continuità tra il nido d'infanzia e la scuola dell'infanzia, ne verifica puntualmente la validità e ne promuove la diffusione.
      5. Le regioni, con proprie leggi, fissano i criteri per la costruzione, la gestione ed il controllo dei nidi d'infanzia e dei loro standard qualitativi e organizzativi. È assicurata l'assistenza sanitaria e psicologica in modo continuativo.
      6. La dotazione organica degli educatori e delle educatrici è definita nel rispetto dei seguenti parametri:

          a) almeno un educatore o educatrice ogni cinque lattanti iscritti;

          b) almeno un educatore o educatrice ogni sei piccoli iscritti;

          c) almeno un educatore o educatrice ogni otto grandi iscritti.

      7. Ai comuni compete l'apertura, la gestione dei nidi d'infanzia ed il controllo di quelli non comunali, nel rispetto degli standard fissati.
      8. La spesa per la gestione dei nidi d'infanzia è ripartita tra il Ministero della pubblica istruzione ed i comuni, con il contributo delle famiglie. Dalle spese di gestione devono essere escluse le spese per il terreno, l'edificio ed i relativi mutui. I

 

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contributi dovuti da famiglie non in grado di pagare in parte o totalmente la retta, sono sostituite da risorse rinvenienti da un apposito fondo sociale, erogato ai comuni attingendo a fondi regionali vincolati per tale finalità.
      9. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo Stato vara un piano nazionale straordinario di edilizia per i nidi d'infanzia, prevedendo l'erogazione di fondi vincolati, per il tramite delle regioni.